Art. 51
Conversione della procedura secondaria di insolvenza
In vigore dal 20 mag 2015
Conversione della procedura secondaria di insolvenza
1. Su istanza dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza può disporne la conversione in un altro tipo di procedura d'insolvenza elencato all'allegato A, a patto che siano soddisfatte le condizioni per l'apertura di tale altro tipo di procedura a norma del diritto nazionale, e che questo altro tipo di procedura sia quello più idoneo con riguardo agli interessi dei creditori locali e della coerenza tra la procedura principale e quella secondaria.
2. Quando esamina l'istanza di cui al paragrafo 1, il giudice può chiedere informazioni agli amministratori delle procedure di insolvenza coinvolti in entrambe le procedure.
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