Art. 49

Residuo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza

In vigore dal 20 mag 2015
Residuo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza Se il realizzo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, l'amministratore delle procedure di insolvenza ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo all'amministratore della procedura principale di insolvenza.
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Residuo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza (Art. 49 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo