Art. 49
Residuo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza
In vigore dal 20 mag 2015
Residuo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza
Se il realizzo dell'attivo della procedura secondaria di insolvenza consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, l'amministratore delle procedure di insolvenza ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo all'amministratore della procedura principale di insolvenza.
Storico versioni
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