Art. 48
Effetti della chiusura della procedura d'insolvenza
In vigore dal 20 mag 2015
Effetti della chiusura della procedura d'insolvenza
1. Fatto salvo l', la chiusura della procedura d'insolvenza non osta alla continuazione di altre procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore ancora pendenti al momento della chiusura.
2. Laddove una procedura d'insolvenza riguardante una persona giuridica o una società nello Stato membro in cui detta persona o società hanno la sede legale comporti lo scioglimento della persona giuridica o della società, queste non cessano di esistere fintanto che eventuali altre procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore non siano state chiuse o l'amministratore o gli amministratori delle procedure di insolvenza preposti a tali procedure non abbiano acconsentito allo scioglimento.
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