Art. 46

Sospensione della procedura di realizzo dell'attivo

In vigore dal 20 mag 2015
Sospensione della procedura di realizzo dell'attivo 1.   A richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, il giudice che ha aperto la procedura secondaria di insolvenza sospende in tutto o in parte le operazioni di realizzo dell'attivo. In tal caso il giudice può esigere dal amministratore della procedura principale di insolvenza misure atte a garantire gli interessi dei creditori della procedura secondaria di insolvenza e di taluni gruppi di creditori. La richiesta dell'amministratore della procedura principale può essere respinta solo per mancanza manifesta di interesse dei creditori della procedura principale di insolvenza. La sospensione delle operazioni di realizzo dell'attivo può essere stabilita per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata. 2.   Il giudice di cui al paragrafo 1 pone fine alla sospensione delle operazioni di realizzo dell'attivo: a) a richiesta dell'amministratore della procedura principale di insolvenza, b) d'ufficio, a richiesta di un creditore o a richiesta dell'amministratore della procedura secondaria di insolvenza, in particolare se la misura non è più giustificata dall'interesse dei creditori della procedura principale di insolvenza o della procedura secondaria di insolvenza.
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