Art. 45
Esercizio dei diritti dei creditori
In vigore dal 20 mag 2015
Esercizio dei diritti dei creditori
1. Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza.
2. Gli amministratori della procedura principale e delle procedure secondarie di insolvenza insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare a tale insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda.
3. L'amministratore di una procedura principale o secondaria di insolvenza è legittimato a partecipare a un'altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea di creditori.
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