Art. 43

Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici

In vigore dal 20 mag 2015
Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza e giudici 1.   Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e quelle territoriali e secondarie aperte nei confronti dello stesso debitore: a) l'amministratore della procedura principale di insolvenza coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria di insolvenza o che l'ha aperta; b) l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire la procedura principale di insolvenza o che l'ha aperta, e c) l'amministratore della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire un'altra procedura territoriale o secondaria di insolvenza o che l'ha aperta, nella misura in cui tale cooperazione e comunicazione non siano incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportino conflitto di interesse. 2.   La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo opportuno, quali quelli indicati all', paragrafo 3.
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