Art. 41
Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza
In vigore dal 20 mag 2015
Cooperazione e comunicazione tra amministratori delle procedure di insolvenza
1. L'amministratore della procedura principale di insolvenza e l'amministratore o gli amministratori delle procedure secondarie di insolvenza riguardanti lo stesso debitore cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili alle rispettive procedure. La cooperazione può assumere qualsiasi forma, compresa quella della conclusione di accordi o protocolli.
2. Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, gli amministratori delle procedure di insolvenza:
a)
si scambiano quanto prima informazioni potenzialmente utili all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione dei crediti e i crediti ammessi, nonché tutti i provvedimenti volti a salvare,o ristrutturare il debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
b)
sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove sussista una siffatta possibilità, coordinano l'elaborazione e l'attuazione del relativo piano;
c)
coordinano la gestione del realizzo o dell'utilizzo di beni e affari del debitore; l'amministratore della procedura secondaria di insolvenza dà in tempo utile all'amministratore della procedura principale di insolvenza la possibilità di presentare proposte riguardanti il realizzo o l'utilizzo dell'attivo nella procedura secondaria di insolvenza.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, mutatis mutandis, alle situazioni in cui, nella procedura principale o secondaria di insolvenza o in una procedura territoriale d'insolvenza riguardante lo stesso debitore e pendenti contemporaneamente, il debitore non viene spossessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:848:oj#art-41