Art. 39

Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza

In vigore dal 20 mag 2015
Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza L'amministratore della procedura principale di insolvenza può impugnare la decisione di apertura della procedura secondaria di insolvenza dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza a motivo del fatto che il giudice non ha rispettato le condizioni e i requisiti dell'.
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