Art. 40
Anticipo delle spese
In vigore dal 20 mag 2015
Anticipo delle spese
Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.
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