Art. 40

Anticipo delle spese

In vigore dal 20 mag 2015
Anticipo delle spese Qualora la legge dello Stato membro in cui è chiesta l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza esiga che l'attivo del debitore sia sufficiente per coprire in tutto o in parte le spese della procedura, il giudice può esigere dal richiedente un anticipo delle spese o una congrua garanzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:848:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo