Art. 37

Diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza

In vigore dal 20 mag 2015
Diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza 1.   L'apertura di una procedura secondaria di insolvenza può essere chiesta: a) dall' amministratore della procedura principale di insolvenza; b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria di insolvenza. 2.   Se un impegno è divenuto vincolante conformemente all', la domanda di apertura della procedura secondaria di insolvenza è presentata entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'approvazione dell'impegno.
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