Art. 47
Facoltà dell'amministratore delle procedure di insolvenza di proporre piani di ristrutturazione
In vigore dal 20 mag 2015
Facoltà dell'amministratore delle procedure di insolvenza di proporre piani di ristrutturazione
1. Qualora la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di insolvenza preveda la possibilità di chiudere detta procedura senza liquidazione mediante un piano di ristrutturazione, un concordato o una misura analoga, tale misura può essere proposta dall'amministratore della procedura principale di insolvenza conformemente alla procedura di quello Stato membro.
2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria di insolvenza, non produce effetti nei confronti dei beni di un debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori interessati.
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