Art. 45 · Esercizio dei diritti dei creditori

Art. 45

Esercizio dei diritti dei creditori

In vigore dal 20 mag 2015
Esercizio dei diritti dei creditori 1.   Ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale di insolvenza e in qualsiasi procedura secondaria di insolvenza. 2.   Gli amministratori della procedura principale e delle procedure secondarie di insolvenza insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunziare a tale insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda. 3.   L'amministratore di una procedura principale o secondaria di insolvenza è legittimato a partecipare a un'altra procedura di insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea di creditori.
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