Art. 70

Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo

In vigore dal 20 mag 2015
Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo 1.   Nello svolgimento della procedura d'insolvenza, gli amministratori delle procedure di insolvenza tengono conto delle raccomandazioni del coordinatore e del contenuto del piano di coordinamento di gruppo di cui all', paragrafo 1. 2.   Un amministratore delle procedure di insolvenza non è tenuto a seguire integralmente o parzialmente le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo. Qualora l'amministratore della procedura di insolvenza non segua le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo, egli ne comunica i motivi alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire secondo la propria legislazione nazionale, nonché al coordinatore.
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Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo (Art. 70 Regolamento (UE) 2015/848) — Testo vigente | Portale Normativo