Art. 70
Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo
In vigore dal 20 mag 2015
Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo
1. Nello svolgimento della procedura d'insolvenza, gli amministratori delle procedure di insolvenza tengono conto delle raccomandazioni del coordinatore e del contenuto del piano di coordinamento di gruppo di cui all', paragrafo 1.
2. Un amministratore delle procedure di insolvenza non è tenuto a seguire integralmente o parzialmente le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo.
Qualora l'amministratore della procedura di insolvenza non segua le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo, egli ne comunica i motivi alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire secondo la propria legislazione nazionale, nonché al coordinatore.
Storico versioni
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