Art. 74
Cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza e il coordinatore
In vigore dal 20 mag 2015
Cooperazione tra gli amministratori delle procedure di insolvenza e il coordinatore
1. Gli amministratori delle procedure di insolvenza nominati per le società di un gruppo e il coordinatore cooperano nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili alla procedura in questione.
2. In particolare, gli amministratori delle procedure di insolvenza comunicano al coordinatore ogni informazione utile per l'esercizio delle sue funzioni.
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