Art. 9

Monitoraggio per tratta

In vigore dal 29 apr 2015
Monitoraggio per tratta 1.   Sulla base del piano di monitoraggio valutato a norma dell', paragrafo 1, per ogni nave in arrivo o in partenza da un porto e per ogni tratta da o verso un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e della parte A dell'allegato II le seguenti informazioni: a) porto di partenza e porto di arrivo, comprese la data e l'ora di partenza e di arrivo; b) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale; c) CO2 emessa; d) distanza percorsa; e) tempo trascorso in mare; f) merci trasportate; g) attività di trasporto. Le società possono monitorare anche le informazioni relative alla classe ghiaccio della nave e alla navigazione fra i ghiacci, ove applicabile. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l', una società è esonerata dall'obbligo di monitorare le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per tratta rispetto a una determinata nave, se: a) tutte le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento cominciano o terminano in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e b) la nave effettua, in base al suo calendario, oltre 300 tratte nel periodo di riferimento.
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