Art. 9
Monitoraggio per tratta
In vigore dal 29 apr 2015
Monitoraggio per tratta
1. Sulla base del piano di monitoraggio valutato a norma dell', paragrafo 1, per ogni nave in arrivo o in partenza da un porto e per ogni tratta da o verso un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e della parte A dell'allegato II le seguenti informazioni:
a)
porto di partenza e porto di arrivo, comprese la data e l'ora di partenza e di arrivo;
b)
quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;
c)
CO2 emessa;
d)
distanza percorsa;
e)
tempo trascorso in mare;
f)
merci trasportate;
g)
attività di trasporto.
Le società possono monitorare anche le informazioni relative alla classe ghiaccio della nave e alla navigazione fra i ghiacci, ove applicabile.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l', una società è esonerata dall'obbligo di monitorare le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per tratta rispetto a una determinata nave, se:
a)
tutte le tratte effettuate dalla nave durante il periodo di riferimento cominciano o terminano in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e
b)
la nave effettua, in base al suo calendario, oltre 300 tratte nel periodo di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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