Art. 11
Contenuto della relazione sulle emissioni
In vigore dal 29 apr 2015
Contenuto della relazione sulle emissioni
1. A decorrere dal 2019, entro il 30 aprile di ogni anno, le società presentano alla Commissione e alle autorità degli Stati di bandiera in questione, una relazione sulle emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti che riguardano l'intero periodo di riferimento per ogni nave sotto la loro responsabilità; questa relazione è stata riconosciuta conforme da un verificatore a norma dell'.
2. In caso di cambiamento di società, la nuova società garantisce che ogni nave sotto la sua responsabilità è conforme ai requisiti del presente regolamento in relazione a tutto il periodo di riferimento durante il quale si assume la responsabilità della nave in questione.
3. Le società integrano nella relazione sulle emissioni le seguenti informazioni:
a)
dati di identificazione della nave e della società, fra cui:
i)
il nome della nave,
ii)
il numero di identificazione IMO,
iii)
il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza,
iv)
la classe ghiaccio della nave se inclusa nel piano di monitoraggio,
v)
l'efficienza tecnica della nave (l'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) o il valore stimato dell'indice (EIV) in base alla risoluzione dell'IMO MEPC.215 (63), ove applicabile),
vi)
il nome dell'armatore,
vii)
l'indirizzo dell'armatore e la sua sede principale di attività,
viii)
il nome della società (se non è l'armatore),
ix)
indirizzo della società (se non è l'armatore) e la sua sede principale di attività,
x)
indirizzo, telefono e indirizzo di posta elettronica di un referente,
b)
l'identità del verificatore che ha valutato la relazione sulle emissioni;
c)
informazioni sul metodo di monitoraggio utilizzato e il relativo livello di incertezza;
d)
i risultati del monitoraggio annuale dei parametri a norma dell'.
Storico versioni
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