Art. 13

Ambito delle attività di verifica e relazione di verifica

In vigore dal 29 apr 2015
Ambito delle attività di verifica e relazione di verifica 1.   Il verificatore valuta la conformità del piano di monitoraggio con i requisiti stabiliti agli . Se la valutazione del verificatore individua delle difformità con tali requisiti, la società interessata rivede il proprio piano di monitoraggio di conseguenza e presenta il piano rivisto al verificatore per la valutazione finale prima che il periodo di riferimento abbia inizio. La società concorda con il verificatore il periodo di tempo necessario per apportare tali revisioni. Tale periodo, in ogni caso, non eccede l'inizio del periodo di riferimento. 2.   Il verificatore valuta la conformità della relazione sulle emissioni con i requisiti di cui agli articoli da 8 a 12 e agli allegati I e II. In particolare, il verificatore valuta se le emissioni di CO2 e le altre informazioni utili incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli e del piano di monitoraggio. 3.   Se la valutazione di verifica conclude con ragionevoli garanzie del verificatore che la relazione sulle emissioni è priva di inesattezze rilevanti, il verificatore predispone una relazione di verifica in cui si dichiara che la relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme. La relazione di verifica indica tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto dal verificatore. 4.   Se la valutazione di verifica conclude che la relazione sulle emissioni contiene inesattezze o difformità con i requisiti del presente regolamento, il verificatore informa la società in maniera tempestiva. Quindi la società rettifica eventuali inesattezze o difformità in modo da consentire che il processo di verifica sia completato in tempo e trasmette al verificatore la relazione sulle emissioni rivista ed eventuali altre informazioni necessarie per correggere le difformità. Nella sua relazione di verifica il verificatore dichiara se le inesattezze o difformità individuate durante la valutazione di verifica sono state corrette dalla società. Ove le inesattezze o difformità comunicate non siano state corrette e, singolarmente o combinate, comportino inesattezze rilevanti, il verificatore predispone una relazione di verifica in cui si dichiara che la relazione sulle emissioni non è conforme al presente regolamento.
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Ambito delle attività di verifica e relazione di verifica (Art. 13 Regolamento (UE) 2015/757) — Testo vigente | Portale Normativo