Art. 6

Contenuto e presentazione del piano di monitoraggio

In vigore dal 29 apr 2015
Contenuto e presentazione del piano di monitoraggio 1.   Entro il 31 agosto 2017 le società trasmettono ai verificatori un piano di monitoraggio per ciascuna delle loro navi, indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti. 2.   In deroga al paragrafo 1, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento per la prima volta dopo il 31 agosto 2017, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo di ciascuna nave in un porto situato sotto la giurisdizione di uno Stato membro. 3.   Il piano di monitoraggio consiste nella documentazione completa e trasparente del metodo di monitoraggio per una determinata nave e contiene almeno gli elementi seguenti: a) l'identificazione e la tipologia della nave, compreso il nome, il numero di identificazione IMO, il porto di immatricolazione o il porto di appartenenza e il nome dell'armatore della nave; b) il nome della società e l'indirizzo, il telefono e l'indirizzo di posta elettronica di un referente; c) una descrizione delle seguenti fonti di emissione di CO2 a bordo della nave: i motori principali, i motori ausiliari, le turbine a gas, le caldaie e i generatori di gas inerte e i tipi di carburanti utilizzati; d) una descrizione delle procedure, dei sistemi e delle responsabilità usati per l'aggiornamento dell'elenco delle fonti di emissioni di CO2 per il periodo di riferimento; e) una descrizione delle procedure utilizzate per monitorare la completezza dell'elenco delle tratte; f) una descrizione delle procedure per il monitoraggio dei consumi di carburante della nave, fra cui: i) il metodo scelto tra quelli di cui all'allegato I per il calcolo del consumo di carburante di ciascuna fonte di emissione di CO2, compresa una descrizione delle apparecchiature di misurazione utilizzate, se del caso, ii) le procedure per la misura dei rifornimenti di carburante e del carburante contenuto nei serbatoi, una descrizione delle apparecchiature di misurazione utilizzate e le procedure di registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure, se del caso, iii) il metodo scelto per la determinazione della densità, ove applicabile, iv) una procedura finalizzata a garantire che l'incertezza totale delle misure del carburante è conforme ai requisiti del presente regolamento, se possibile in riferimento alle normative nazionali, alle clausole previste dai contratti con i clienti o alle norme di accuratezza del fornitore di carburante; g) i singoli fattori di emissione applicati per ciascun tipo di carburante o, nel caso di carburanti alternativi, le metodologie impiegate per determinare i fattori di emissione, compresi la metodologia adottata per il campionamento, i metodi di analisi e la descrizione dei laboratori utilizzati, con l'accreditamento ISO 17025 di tali laboratori, ove del caso; h) la descrizione delle procedure utilizzate per determinare i dati relativi alle attività per tratta, fra cui: i) le procedure, le responsabilità e le fonti di dati per stabilire e registrare la distanza, ii) le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per stabilire e registrare il carico trasportato e il numero di passeggeri, a seconda del caso, iii) le procedure, le responsabilità, le formule e le fonti di dati per determinare e registrare il tempo trascorso in mare tra il porto di partenza e il porto di arrivo; i) una descrizione del metodo da adottare per calcolare i dati surrogati per ovviare alle lacune dei dati; j) un foglio di registrazione delle revisioni per registrare tutti i dettagli della cronologia delle revisioni. 4.   Il piano di monitoraggio può contenere anche informazioni sulla classe ghiaccio della nave e/o le procedure, responsabilità, formule e fonti di dati per determinare e registrare la distanza percorsa e il tempo trascorso in mare navigando fra i ghiacci. 5.   Le società utilizzano piani di monitoraggio standardizzati basati su modelli. Tali modelli, comprese le regole tecniche per la loro applicazione uniforme, sono determinati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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Contenuto e presentazione del piano di monitoraggio (Art. 6 Regolamento (UE) 2015/757) — Testo vigente | Portale Normativo