Art. 4
Principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione
In vigore dal 29 apr 2015
Principi comuni per il monitoraggio e la comunicazione
1. Conformemente agli articoli da 8 a 12, le società per ciascuna delle loro navi monitorano e comunicano i parametri pertinenti in un periodo di riferimento. Esse eseguono tale monitoraggio e comunicazione all'interno di tutti i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e ogni tratta in arrivo in un porto, o in partenza da esso, sotto la giurisdizione di uno Stato.
2. Il monitoraggio e la comunicazione sono esaustivi e riguardano le emissioni di CO2 risultanti dalla combustione dei carburanti, quando le navi sono in mare nonché quando sono ormeggiate. Le società applicano misure idonee a prevenire le lacune nei dati nel corso del periodo di riferimento.
3. Il monitoraggio e la comunicazione sono coerenti e paragonabili nel tempo. A tal fine le società utilizzano le stesse metodologie di monitoraggio e le stesse serie di dati, fatte salve le modifiche valutate dal verificatore.
4. Le società ottengono, registrano, compilano, analizzano e documentano i dati di monitoraggio, fra cui le ipotesi, i riferimenti, i fattori di emissione e i dati sulle attività, in un modo trasparente che consenta al verificatore la riproduzione della determinazione delle emissioni di CO2.
5. Le società garantiscono che la determinazione delle emissioni di CO2 non sia sistematicamente o volutamente imprecisa. Esse individuano e riducono ogni fonte di inesattezza.
6. Le società forniscono ragionevoli garanzie circa l'integrità dei dati relativi alle emissioni di CO2 che devono essere monitorati e comunicati.
7. Le società si adoperano per tenere conto delle raccomandazioni incluse nelle relazioni di verifica predisposte ai sensi dell', paragrafo 3 o 4, nel monitoraggio e nelle comunicazioni successivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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