Art. 5

Metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti

In vigore dal 29 apr 2015
Metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti 1.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafi 1, 2 e 3, le società determinano, per ciascuna delle loro navi, le emissioni di CO2 secondo uno dei metodi di cui all'allegato I e monitorano le altre informazioni pertinenti in conformità delle regole stabilite all'allegato II, ovvero adottate ai sensi di tale allegato. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' al fine di modificare i metodi di cui all'allegato I e le regole di cui all'allegato II, al fine di tenere conto delle pertinenti regole internazionali, nonché delle norme internazionali e europee. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' al fine di modificare gli allegati I e II per definire meglio i metodi ivi figuranti alla luce delle evoluzioni tecnologiche e scientifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:757:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo