Art. 5
Metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti
In vigore dal 29 apr 2015
Metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2 e altre informazioni pertinenti
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafi 1, 2 e 3, le società determinano, per ciascuna delle loro navi, le emissioni di CO2 secondo uno dei metodi di cui all'allegato I e monitorano le altre informazioni pertinenti in conformità delle regole stabilite all'allegato II, ovvero adottate ai sensi di tale allegato.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' al fine di modificare i metodi di cui all'allegato I e le regole di cui all'allegato II, al fine di tenere conto delle pertinenti regole internazionali, nonché delle norme internazionali e europee. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell' al fine di modificare gli allegati I e II per definire meglio i metodi ivi figuranti alla luce delle evoluzioni tecnologiche e scientifiche.
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