Art. 7
Modifiche del piano di monitoraggio
In vigore dal 29 apr 2015
Modifiche del piano di monitoraggio
1. Le società verificano periodicamente, e almeno una volta all'anno, se il piano di monitoraggio della nave riflette la natura e il funzionamento della nave e se sia possibile migliorare la metodologia di monitoraggio.
2. Le società modificano il piano di monitoraggio nelle situazioni seguenti:
a)
quando si verifica un cambio di società;
b)
quando si verificano nuove emissioni di CO2 dovute a nuove fonti di emissione o all'uso di nuovi carburanti non ancora contemplati nel piano di monitoraggio;
c)
quando una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all'impiego di nuovi tipi di apparecchiature di misurazione, nuovi metodi di campionamento o metodi di analisi o ad altre ragioni, può incidere sull'accuratezza nella determinazione delle emissioni di CO2;
d)
quando i dati ottenuti dall'impiego del metodo di monitoraggio applicato si sono rivelati errati;
e)
quando una parte del piano di monitoraggio è individuato come non conforme alle prescrizioni del presente regolamento e la società deve rivederlo ai sensi dell', paragrafo 1.
3. Le società comunicano ai verificatori senza indebito ritardo eventuali proposte di modifica del piano di monitoraggio.
4. Le modifiche apportate al piano di monitoraggio di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 2 del presente articolo sono soggette alla valutazione da parte del verificatore, conformemente all', paragrafo 1. A seguito della valutazione, il verificatore comunica alla società se tali modifiche sono conformi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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