Art. 8

Monitoraggio delle attività nel periodo di riferimento

In vigore dal 29 apr 2015
Monitoraggio delle attività nel periodo di riferimento A decorrere dal 1o gennaio 2018 le società, in base al piano di monitoraggio valutato ai sensi dell', paragrafo 1, monitorano su base annua le emissioni di CO2 per ogni nave e per tratta, applicando il metodo più appropriato per la determinazione delle emissioni di CO2 fra quelli di cui alla parte B dell'allegato I e calcolando le emissioni di CO2 conformemente alla parte A dell'allegato I.
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Monitoraggio delle attività nel periodo di riferimento (Art. 8 Regolamento (UE) 2015/757) — Testo vigente | Portale Normativo