Art. 10
Monitoraggio su base annua
In vigore dal 29 apr 2015
Monitoraggio su base annua
Sulla base del piano di monitoraggio valutato a norma dell', paragrafo 1, per ogni nave e per ogni anno civile, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e della parte B dell'allegato II, i seguenti parametri:
a)
quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale;
b)
CO2 totale aggregato emesso nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
c)
dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
d)
dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
e)
dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate verso i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
f)
emissioni di CO2 nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi all'ormeggio;
g)
distanza totale percorsa;
h)
tempo totale trascorso in mare;
i)
attività di trasporto totale;
j)
efficienza energetica media.
Le società possono monitorare le informazioni relative alla «classe ghiaccio» della nave e alla navigazione fra i ghiacci, ove applicabile.
Le società possono monitorare anche il carburante consumato e il CO2 emesso distinguendo sulla base di altri criteri definiti nel piano di monitoraggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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