Art. 10

Monitoraggio su base annua

In vigore dal 29 apr 2015
Monitoraggio su base annua Sulla base del piano di monitoraggio valutato a norma dell', paragrafo 1, per ogni nave e per ogni anno civile, le società monitorano in conformità della parte A dell'allegato I e della parte B dell'allegato II, i seguenti parametri: a) quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale; b) CO2 totale aggregato emesso nell'ambito di applicazione del presente regolamento; c) dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; d) dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; e) dato aggregato delle emissioni di CO2 di tutte le tratte effettuate verso i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; f) emissioni di CO2 nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro verificatesi all'ormeggio; g) distanza totale percorsa; h) tempo totale trascorso in mare; i) attività di trasporto totale; j) efficienza energetica media. Le società possono monitorare le informazioni relative alla «classe ghiaccio» della nave e alla navigazione fra i ghiacci, ove applicabile. Le società possono monitorare anche il carburante consumato e il CO2 emesso distinguendo sulla base di altri criteri definiti nel piano di monitoraggio.
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