Art. 14

Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori

In vigore dal 29 apr 2015
Obblighi e principi generali applicabili ai verificatori 1.   Il verificatore è indipendente dalla società o dall'esercente di una nave e svolge le attività previste dal presente regolamento nel pubblico interesse. A tal fine, né il verificatore, né qualsiasi parte del medesimo soggetto giuridico possono essere una società o un esercente della nave, i proprietari di una società o controllati da quest'ultima, né il verificatore può intrattenere rapporti con la società tali da compromettere la sua indipendenza e imparzialità. 2.   Qualora decida di procedere alla verifica della relazione sulle emissioni e delle procedure di monitoraggio applicate dalla società, il verificatore valuta l'affidabilità, la credibilità e l'accuratezza dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni comunicati in materia di emissioni di CO2, in particolare: a) l'assegnazione del consumo di carburante alle tratte; b) i dati trasmessi relativi al consumo di carburante e le misurazioni e i calcoli connessi; c) la scelta e l'applicazione dei fattori di emissione; d) i calcoli per determinare le emissioni di CO2 complessive; e) i calcoli per determinare l'efficienza energetica. 3.   Il verificatore prende in considerazione solo le relazioni sulle emissioni presentate a norma dell', se dati e informazioni affidabili e credibili consentono di determinare le emissioni di CO2 con un ragionevole grado di certezza e purché vi sia la garanzia che: a) i dati presentati siano coerenti in relazione ai dati stimati che sono basati su informazioni riguardanti la localizzazione delle navi e le caratteristiche come la potenza motrice installata; b) i dati presentati siano privi di incongruenze, in particolare quando si confronta il volume complessivo di carburante acquistato annualmente da ciascuna nave e il consumo di carburante aggregato durante le tratte; c) la raccolta dei dati sia stata effettuata in conformità alle norme applicabili; e d) i registri pertinenti della nave siano completi e coerenti.
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