Art. 15
Procedure di verifica
In vigore dal 29 apr 2015
Procedure di verifica
1. Il verificatore individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando le emissioni di CO2 dichiarate con i dati stimati sulla base dei dati e delle caratteristiche di localizzazione come la potenza del motore installato. Nel caso di divergenze significative, il verificatore effettua ulteriori analisi.
2. Il verificatore individua i potenziali rischi connessi alle diverse fasi di calcolo, rivedendo tutte le fonti di dati e le metodologie impiegate.
3. Il verificatore tiene conto di tutti i metodi efficaci di controllo dei rischi applicati dalla società per ridurre i livelli di incertezza associati all'accuratezza specifica dei metodi di monitoraggio utilizzati.
4. La società fornisce al verificatore tutte le informazioni supplementari che gli consentono di svolgere le procedure di verifica. Il verificatore può effettuare verifiche a campione durante il processo di verifica per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmesse.
5. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell' al fine di specificare ulteriormente le regole che disciplinano le attività di verifica di cui al presente regolamento Nell'adottare tali atti la Commissione tiene conto degli elementi di cui alla parte A dell'allegato III. Le regole specificate in tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui all' e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute.
Storico versioni
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