Art. 17

Documento di conformità

In vigore dal 29 apr 2015
Documento di conformità 1.   Qualora la relazione sulle emissioni soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 11 a 15 e quelli di cui agli allegati I e II, il verificatore predispone, sulla base di una relazione di verifica, un documento di conformità per la nave in questione. 2.   Il documento di conformità comprende le seguenti informazioni: a) l'identità della nave (nome, numero di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza); b) il nome, l'indirizzo e la sede principale di attività dell'armatore; c) l'identità del verificatore; d) la data di rilascio del documento di conformità, il suo periodo di validità e il periodo di riferimento in questione. 3.   I documenti di conformità sono validi per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento. 4.   Il verificatore informa la Commissione e l'autorità dello Stato di bandiera senza ritardo in merito al rilascio di un documento di conformità. Il verificatore trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio dei dati, inclusi modelli elettronici. 5.   La Commissione determina mediante atti di esecuzione le norme tecniche per i formati di scambio dei dati, compresi i modelli elettronici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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