Art. 18
Obbligo di tenere a bordo un documento di conformità valido
In vigore dal 29 apr 2015
Obbligo di tenere a bordo un documento di conformità valido
Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento, le navi in arrivo o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e che hanno effettuato tratte durante tale periodo di riferimento, devono tenere a bordo un documento di conformità valido.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:757:oj#art-18