Art. 18

Obbligo di tenere a bordo un documento di conformità valido

In vigore dal 29 apr 2015
Obbligo di tenere a bordo un documento di conformità valido Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo di riferimento, le navi in arrivo o in partenza da un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, e che hanno effettuato tratte durante tale periodo di riferimento, devono tenere a bordo un documento di conformità valido.
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