Art. 20
Sanzioni, scambio di informazioni e ordine di esclusione
In vigore dal 29 apr 2015
Sanzioni, scambio di informazioni e ordine di esclusione
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui agli articoli da 8 a 12 e adottano tutte le misure necessarie per garantire che tali sanzioni siano irrogate. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1o luglio 2017 e provvedono a notificare senza indugio alla Commissione le eventuali successive modifiche.
2. Gli Stati membri istituiscono un efficace scambio di informazioni e un'adeguata cooperazione tra le autorità nazionali responsabili di garantire il rispetto degli obblighi di monitoraggio e di comunicazione o, se del caso, con le loro autorità incaricate delle procedure sanzionatorie. Le procedure sanzionatorie nazionali nei confronti di una nave specifica da parte di ogni Stato membro sono notificate alla Commissione, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato.
3. Nel caso in cui le navi che non abbiano rispettato le prescrizioni in materia di monitoraggio e di comunicazione per due o più periodi di riferimento consecutivi e nemmeno in seguito all'imposizione di misure coercitive, l'autorità competente dello Stato membro del porto di arrivo può emettere un ordine di espulsione che viene notificato alla Commissione, all'EMSA, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato. Dopo che l'ordine di espulsione è stato emesso, ciascuno Stato membro rifiuta l'accesso della nave in questione ai suoi porti fino a quando la società non adempie ai suoi obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione a norma degli . L'adempimento di tali obblighi deve essere confermato dalla notifica di un documento di conformità valido all'autorità nazionale competente che ha emesso l'ordine di espulsione. Il presente paragrafo non pregiudica le norme marittime internazionali applicabili nel caso di navi in difficoltà.
4. L'armatore o l'operatore della nave o il suo rappresentante negli Stati membri ha il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice o un tribunale avverso l'ordine di espulsione e ne è debitamente informato dall'autorità competente dello Stato membro del porto di arrivo. A tal fine gli Stati membri istituiscono e mantengono adeguate procedure.
5. Uno Stato membro che sia privo di porti marittimi sul suo territorio e abbia chiuso il registro navale nazionale o non abbia navi battenti la sua bandiera può derogare alle disposizioni del presente articolo. Uno Stato membro che intenda avvalersi di tale deroga, lo notifica alla Commissione al più tardi il 1o luglio 2015. Ogni eventuale cambiamento successivo dev'essere parimenti comunicato alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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