Art. 21

Pubblicazione delle informazioni e relazione della Commissione

In vigore dal 29 apr 2015
Pubblicazione delle informazioni e relazione della Commissione 1.   Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione rende pubbliche le informazioni sulle emissioni di CO2 comunicate a norma dell' nonché le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   La Commissione comprende nelle informazioni da rendere pubbliche: a) l'identità della nave (nome, numero di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza); b) efficienza tecnica della nave (EEDI o EIV, a seconda dei casi); c) emissioni annuali di CO2; d) consumo annuo complessivo di carburante per le tratte; e) consumo di carburante medio annuo ed emissioni di CO2 per la distanza percorsa di tratte; f) consumo di carburante medio annuo ed emissioni di CO2 per la distanza percorsa e merci trasportate sulle tratte; g) tempo totale annuo trascorso in mare nelle tratte; h) il metodo applicato per il monitoraggio; i) la data di rilascio e la data di validità del documento di conformità; j) l'identità del verificatore che ha valutato la relazione sulle emissioni; k) eventuali altre informazioni monitorate e comunicate su base volontaria conformemente all'. 3.   Qualora, a causa di circostanze specifiche, la divulgazione di una categoria di dati aggregati a norma del paragrafo 2, che non riguardano emissioni di CO2, pregiudichi in via eccezionale la protezione di un interesse commerciale da tutelare in quanto interesse economico legittimo che prevale sull'interesse pubblico alla divulgazione a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), su richiesta della società, si applica un livello diverso di aggregazione di tali dati specifici, in modo da proteggere tali interessi. Qualora non sia possibile l'applicazione di un diverso livello di aggregazione, la Commissione non rende pubblici tali dati. 4.   La Commissione pubblica una relazione annuale sulle emissioni di CO2 e sulle altre informazioni pertinenti relative al trasporto marittimo, inclusi i risultati aggregati e spiegati, allo scopo di informare il pubblico e permettere una valutazione delle emissioni di CO2 e dell'efficienza energetica del trasporto marittimo per dimensioni, tipo di navi, attività o qualsiasi altra categoria ritenuta rilevante. 5.   La Commissione valuta ogni due anni l'impatto complessivo del settore dei trasporti marittimi sul clima globale anche tramite emissioni o effetti non correlati al CO2. 6.   Nell'ambito del suo mandato, l'EMSA assiste la Commissione nel suo lavoro per ottemperare a quanto disposto dal presente articolo e dagli del presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
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Pubblicazione delle informazioni e relazione della Commissione (Art. 21 Regolamento (UE) 2015/757) — Testo vigente | Portale Normativo