Art. 19
Adempimento agli obblighi di monitoraggio e comunicazione e ispezioni
In vigore dal 29 apr 2015
Adempimento agli obblighi di monitoraggio e comunicazione e ispezioni
1. Sulla base delle informazioni pubblicate a norma dell', paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta tutte le misure necessarie per assicurare la conformità ai requisiti di monitoraggio e comunicazione prescritti dagli articoli da 8 a 12 delle navi battenti la sua bandiera. Gli Stati membri tengono conto del fatto che un documento di conformità sia stato rilasciato per la nave in questione, conformemente all', paragrafo 4, come prova di detta conformità.
2. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni ispezione di una nave in un porto sotto la sua giurisdizione effettuata in conformità della direttiva 2009/16/CE includa la verifica della presenza a bordo di un valido documento di conformità.
3. Per ciascuna nave in relazione alla quale le informazioni di cui all', paragrafo 2, lettere i) e j) non siano disponibili al momento in cui è entrata in un porto sotto la giurisdizione di uno Stato membro interessato, lo Stato membro può verificare la presenza a bordo di un valido documento di conformità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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