Art. 16

Accreditamento dei verificatori

In vigore dal 29 apr 2015
Accreditamento dei verificatori 1.   I verificatori che valutano i piani di monitoraggio e le relazioni sulle emissioni e che rilasciano le relazioni di verifica e i documenti di conformità di cui al presente regolamento sono accreditati per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento da parte di un organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. 2.   In assenza di disposizioni specifiche in materia di accreditamento dei verificatori nel presente regolamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008. 3.   La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell' al fine di specificare ulteriormente le modalità di accreditamento dei verificatori. Nell'adottare tali atti la Commissione tiene conto degli elementi di cui alla parte B dell'allegato III. I metodi specificati in tali atti delegati si basano sui principi di verifica di cui all' e sulle pertinenti norme internazionalmente riconosciute.
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Accreditamento dei verificatori (Art. 16 Regolamento (UE) 2015/757) — Testo vigente | Portale Normativo