Art. 20
Il contabile
In vigore dal 2 mar 2015
Il contabile
1. Il contabile dell'11o FES è il contabile della Commissione.
2. Si applicano l'articolo 68, ad eccezione del paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti, rispettivamente, i poteri e le funzioni del contabile e le funzioni che il contabile può delegare. Non si applicano l', l', paragrafo 3, l', paragrafo 5, secondo comma, e l', paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
Storico versioni
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