Art. 57

Contabilità e rendiconti finanziari del Fondo investimenti

In vigore dal 2 mar 2015
Contabilità e rendiconti finanziari del Fondo investimenti 1.   La BEI tiene la contabilità del Fondo investimenti, compresi gli abbuoni di interessi cui dà esecuzione e finanziati dal FES, per consentire di seguire il ciclo completo dal ricevimento dei fondi al versamento e quindi le entrate generate ed eventuali recuperi successivi. La BEI elabora le norme e i metodi contabili pertinenti ispirati alle norme internazionali e ne informa la Commissione e gli Stati membri. 2.   La BEI invia ogni anno al Consiglio ed alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle operazioni finanziate sulle risorse dell'11o FES da essa gestite, compresi i rendiconti finanziari stabiliti secondo le norme e i metodi di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui all', paragrafo 3. Questi documenti sono presentati sotto forma di progetto entro il 28 febbraio e nella versione definitiva entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, affinché possano essere utilizzati dalla Commissione per preparare i conti di cui all' del presente regolamento, a norma dell', paragrafo 6, dell'accordo interno. La BEI presenta alla Commissione, entro il 31 marzo, la relazione sulla gestione finanziaria delle risorse da essa gestite.
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Contabilità e rendiconti finanziari del Fondo investimenti (Art. 57 Regolamento (UE) 2015/323) — Testo vigente | Portale Normativo