Art. 55
Esecuzione del Fondo investimenti
In vigore dal 2 mar 2015
Esecuzione del Fondo investimenti
1. Per gli strumenti finanziati con le risorse dell'11o FES alla cui gestione provvede la BEI si applicano le regole della BEI.
2. Per i programmi o progetti cofinanziati dagli Stati membri o da loro organismi incaricati dell'esecuzione, secondo le priorità che sono enunciate nelle strategie di cooperazione e nei documenti di programmazione per ciascun paese di cui al regolamento sull'esecuzione e previsti dall', paragrafo 1, secondo e terzo comma, dell'accordo interno e dall'articolo 74 della decisione sull'associazione d'oltremare, la BEI può affidare funzioni relative all'esecuzione del Fondo investimenti agli Stati membri o ai loro organismi incaricati dell'esecuzione.
3. I nomi dei beneficiari del sostegno finanziario a titolo del Fondo investimenti sono pubblicati dalla BEI, a meno che la loro diffusione rischi di ledere gli interessi commerciali dei beneficiari, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e sicurezza, in particolare la tutela dei dati personali. I criteri di pubblicazione e il grado di specificità tengono conto delle peculiarità del settore e della natura del Fondo investimenti.
4. Le modalità d'applicazione della presente parte sono oggetto di una convenzione di gestione tra la Commissione, che agisce in nome dell'Unione, e la BEI.
Storico versioni
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