Art. 59
Trasferimento delle rimanenze dei fondi europei di sviluppo precedenti
In vigore dal 2 mar 2015
Trasferimento delle rimanenze dei fondi europei di sviluppo precedenti
I trasferimenti all'11o FES delle rimanenze delle risorse costituite nell'ambito degli accordi interni relativi rispettivamente all'ottavo, al nono e al decimo Fondo europeo di sviluppo («FES precedenti») sono effettuati in conformità dell', paragrafo 2, lettera b), e dell', paragrafi 3 e 4, dell'accordo interno.
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