Art. 61
Riduzione dei contributi mediante le rimanenze
In vigore dal 2 mar 2015
Riduzione dei contributi mediante le rimanenze
Gli importi stanziati per progetti del 10o FES o di FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell', paragrafo 3, dell'accordo interno, o disimpegnati a norma dell', paragrafo 4, dell'accordo interno, salvo diversamente deciso dal Consiglio all'unanimità, riducono la parte dei contributi degli Stati membri di cui all', paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.
L'impatto sul contributo dei singoli Stati membri è calcolato in proporzione al rispettivo contributo al 9o e al 10o FES. Tale impatto è calcolato ogni anno.
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