Art. 63
Inizio della procedura relativa ai contributi
In vigore dal 2 mar 2015
Inizio della procedura relativa ai contributi
La procedura relativa ai contributi degli Stati membri di cui agli articoli da 21 a 24 del presente regolamento si applica per la prima volta per quanto riguarda i contributi dell'anno n + 2, a condizione che l'accordo interno entri in vigore tra il 1o ottobre dell'anno n e il 30 settembre dell'anno n + 1.
Storico versioni
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