Art. 20 · Il contabile

Art. 20

Il contabile

In vigore dal 2 mar 2015
Il contabile 1.   Il contabile dell'11o FES è il contabile della Commissione. 2.   Si applicano l'articolo 68, ad eccezione del paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 69 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardanti, rispettivamente, i poteri e le funzioni del contabile e le funzioni che il contabile può delegare. Non si applicano l', l', paragrafo 3, l', paragrafo 5, secondo comma, e l', paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.
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