Art. 18
Disposizioni generali sugli agenti finanziari e la loro responsabilità
In vigore dal 2 mar 2015
Disposizioni generali sugli agenti finanziari e la loro responsabilità
1. La Commissione mette a disposizione degli agenti finanziari le risorse necessarie all'assolvimento del loro compito e un ordine di missione che descrive in dettaglio compiti, diritti e obblighi.
2. Si applica l' del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante la separazione delle funzioni.
3. La parte prima, titolo IV, capo IV, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 riguardante la responsabilità degli agenti finanziari si applica mutatis mutandis.
Storico versioni
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