Art. 17
Metodi di esecuzione
In vigore dal 2 mar 2015
Metodi di esecuzione
1. Si applicano gli del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, si applicano le norme relative ai metodi di esecuzione di cui alla parte prima, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, e gli articoli 188 e 193 del medesimo regolamento. Tuttavia non si applicano l', paragrafo 1, lettera b), e l' di detto regolamento, riguardanti la gestione concorrente con gli Stati membri.
3. Le entità delegate garantiscono la coerenza con la politica esterna dell'Unione e possono affidare funzioni di esecuzione del bilancio ad altre entità a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione. Esse adempiono agli obblighi di cui all', paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 su base annua. Il parere sulla revisione contabile è presentato entro un mese dalla relazione e dalla dichiarazione di gestione, per poter essere preso in considerazione nella garanzia di affidabilità della Commissione.
Le organizzazioni internazionali di cui all', paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e gli organismi degli Stati membri di cui all', paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi), che sono state delegate dalla Commissione possono anche affidare compiti di esecuzione del bilancio ad organizzazioni senza fini di lucro in possesso dell'opportuna capacità operativa e finanziaria a condizioni equivalenti a quelle applicabili alla Commissione.
Gli Stati ACP e i PTOM possono altresì affidare compiti di esecuzione del bilancio ai loro servizi e a organismi di diritto privato in base a un contratto di servizi. Tali organismi sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi. La convenzione di finanziamento stabilisce le condizioni del contratto di servizi.
4. Se l'11o FES è eseguito nell'ambito della gestione indiretta con gli Stati ACP o i PTOM, fatte salve le responsabilità degli Stati ACP o dei PTOM che agiscono in qualità di amministrazioni aggiudicatrici, la Commissione:
a)
procede, se necessario, al recupero degli importi dovuti dai destinatari a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, anche mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 299 TFUE;
b)
può, qualora le circostanze lo richiedano, imporre sanzioni amministrative e/o finanziarie alle stesse condizioni di cui all'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
La convenzione di finanziamento prevede a tal fine disposizioni per la cooperazione tra la Commissione e lo Stato ACP o il PTOM.
5. L'assistenza finanziaria dell'Unione può essere erogata tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla BEI, da Stati membri, paesi e regioni partner o organizzazioni internazionali, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.
Se del caso, è promosso l'accesso reciproco da parte delle istituzioni finanziarie dell'Unione agli strumenti finanziari istituiti da altre organizzazioni.
Storico versioni
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