Art. 22

Versamento delle quote

In vigore dal 2 mar 2015
Versamento delle quote 1.   Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l'altro, gli importi stabiliti per i precedenti fondi europei di sviluppo. 2.   I contributi degli Stati membri sono espressi in euro e sono versati in euro. 3.   Il contributo di cui all', paragrafo 7, lettera a), è accreditato da ogni Stato membro su un conto speciale intitolato «Commissione europea — Fondo europeo di sviluppo», aperto presso la banca centrale del pertinente Stato membro o presso l'istituto finanziario da esso designato. Gli importi di tali contributi sono conservati su detti conti speciali fino a quando è necessario effettuare i pagamenti. La Commissione si adopera al fine di ripartire i prelievi da operare sui conti speciali in modo da mantenere la ripartizione degli attivi su questi conti in conformità del criterio di contribuzione di cui all', paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno. Il contributo di cui all', paragrafo 7, lettera b), del presente regolamento è accreditato da ogni Stato membro, in conformità dell', paragrafo 1.
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Versamento delle quote (Art. 22 Regolamento (UE) 2015/323) — Testo vigente | Portale Normativo