Art. 21
Contributo annuo e frazioni annue
In vigore dal 2 mar 2015
Contributo annuo e frazioni annue
1. In conformità dell' dell'accordo interno, il massimale dell'importo annuo del contributo per l'anno n + 2 e l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1, nonché il suo versamento in tre quote, sono fissati secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.
Le quote dovute dai singoli Stati membri sono fissate in proporzione al rispettivo contributo all'11o FES secondo quanto stabilito dall', paragrafo 2, dell'accordo interno.
2. Entro il 15 ottobre dell'anno n la Commissione presenta una proposta che fissa:
a)
il massimale dell'importo annuo dei contributi per l'anno n + 2;
b)
l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1;
c)
l'importo della prima quota del contributo per l'anno n + 1;
d)
una previsione indicativa non vincolante, basata su un approccio statistico, degli importi annui dei contributi previsti per gli anni n + 3 e n + 4.
Il Consiglio decide su tale proposta entro il 15 novembre dell'anno n.
Gli Stati membri versano la prima quota del contributo per l'anno n + 1 entro il 21 gennaio dell'anno n + 1 al più tardi.
3. Entro il 15 giugno dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:
a)
l'importo della seconda quota del contributo per l'anno n + 1;
b)
l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell', paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviarne.
Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.
Gli Stati membri versano la seconda quota entro 21 giorni civili dall'adozione della decisione del Consiglio.
4. Entro il 15 giugno dell'anno n + 1, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annui delle richieste di contributi presentate nell'anno n e previste per gli anni n + 1 e n + 2, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti, ivi compresi gli abbuoni d'interessi effettuati dalla BEI. La Commissione fornisce gli importi annui dei contributi per Stato membro, nonché l'importo che il FES deve ancora pagare, distinguendo tra parte della BEI e parte della Commissione. Gli importi per gli anni n + 1 e n + 2 si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto, adoperandosi nel contempo al fine di evitare variazioni significative tra i vari anni, nonché saldi di fine esercizio significativi.
5. Entro il 10 ottobre dell'anno n + 1 la Commissione presenta una proposta che fissa:
a)
l'importo della terza quota del contributo per l'anno n + 1;
b)
l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell', paragrafo 3, dell'accordo interno, l'importo annuo dovesse deviarne.
Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.
Gli Stati membri versano la terza quota entro 21 giorni civili dall'adozione della decisione del Consiglio.
6. La somma delle quote relative a un determinato anno non supera l'importo annuo del contributo stabilito per tale anno. L'importo annuo del contributo non supera il massimale stabilito per tale anno. Il massimale è aumentato solo alle condizioni previste dall', paragrafo 4, dell'accordo interno. Un eventuale aumento del massimale è inserito nelle proposte di cui ai paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo.
7. Il massimale dell'importo annuo del contributo che ciascuno Stato membro è tenuto a versare per l'anno n + 2, l'importo annuo del contributo per l'anno n + 1 e le quote dei contributi precisano:
a)
l'importo gestito dalla Commissione; e
b)
l'importo gestito dalla BEI, ivi compresi gli abbuoni d'interessi gestiti dalla stessa.
Storico versioni
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