Art. 17

Misure per individuare un'identificazione precedente degli equidi

In vigore dal 17 feb 2015
Misure per individuare un'identificazione precedente degli equidi 1.   Le misure per individuare eventuali segni o marchi di un'identificazione precedente di cui all' comprendono almeno azioni volte a individuare: a) eventuali transponder precedentemente impiantati, per mezzo di un dispositivo di lettura conforme alla norma ISO 11785 in grado di leggere perlomeno transponder HDX e FDX-B, almeno quando il lettore è in contatto diretto con la superficie del corpo nel punto in cui è solitamente impiantato un transponder; b) eventuali segni clinici indicanti che un transponder precedentemente impiantato o un marchio precedentemente apposto conformemente all' è stato rimosso per via chirurgica o modificato; c) eventuali segni o indicazioni che all'equide è stato applicato un metodo alternativo di verifica dell'identità conformemente all'. 2.   Se, dopo che il detentore ha presentato una domanda conformemente all', paragrafo 1, le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo rivelano l'esistenza di un transponder precedentemente impiantato o di qualsiasi altro metodo alternativo di verifica dell'identità, applicato conformemente all', indicante un'identificazione precedente completa a norma dell', l'organismo emittente: a) rilascia un duplicato o un documento di identificazione sostitutivo a norma dell' o dell', a seconda delle informazioni disponibili; b) inserisce in modo adeguato tali informazioni, ossia il numero del transponder o il metodo alternativo di verifica dell'identità, nei campi della parte A e nella descrizione grafica della parte B della sezione I del documento di identificazione. 3.   Se la rimozione non documentata di un transponder o di un metodo alternativo di verifica dell'identità di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, in un equide nato nell'Unione è confermata, l'organismo emittente rilascia un documento di identificazione sostitutivo conformemente all'. 4.   In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare il rilascio di un documento di identificazione conformemente all' per gli equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico di cui all' e che recano un transponder, ma per i quali, a norma dell', non è stato rilasciato alcun documento di identificazione purché, al momento dell'impianto, il codice del transponder sia stato registrato nella banca dati dell'organismo emittente competente per questa popolazione di equidi.
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Misure per individuare un'identificazione precedente degli equidi (Art. 17 Regolamento (UE) 2015/262) — Testo vigente | Portale Normativo