Art. 19
Gestione dell'unicità del codice indicato da un transponder
In vigore dal 17 feb 2015
Gestione dell'unicità del codice indicato da un transponder
1. Gli Stati membri definiscono regole, in conformità alle norme di cui all', lettera n), punto i), al fine di garantire l'unicità dei codici indicati dai transponder impiantati dagli organismi emittenti di cui all', paragrafo 1, quando questi ultimi rilasciano documenti di identificazione conformemente all'.
2. Le regole definite a norma del paragrafo 1 sono applicate senza compromettere il sistema di identificazione stabilito dall'organismo emittente di un altro Stato membro che ha effettuato l'identificazione di un equide registrato conformemente al presente regolamento.
Storico versioni
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