Art. 20
Registrazione del codice del transponder nel documento di identificazione
In vigore dal 17 feb 2015
Registrazione del codice del transponder nel documento di identificazione
1. Quando un transponder è impiantato conformemente all', l'organismo emittente inserisce le seguenti informazioni nel documento di identificazione:
a)
nella sezione I, parte A, punto 5, almeno le ultime 15 posizioni del codice trasmesso dal transponder e visualizzato dal lettore a seguito dell'impianto; e se del caso:
i)
un'etichetta autoadesiva con un codice a barre, a condizione che la pagina sia poi sigillata; o
ii)
una stampa di tale codice a barre indicante almeno le ultime 15 posizioni del codice trasmesso dal transponder;
b)
al punto 12 o 13 della descrizione grafica figurante nella sezione I, parte B, secondo il lato in cui è stato effettuato l'impianto, il punto in cui il transponder è stato impiantato nell'equide ed è stato letto dopo l'impianto;
c)
al punto 19 della descrizione grafica figurante nella sezione I, parte B, la firma del veterinario o della persona abilitata che ha effettuato l'identificazione compilando, nella sezione I, il punto 3 della parte A e la descrizione grafica della parte B e che ha letto il codice indicato dal transponder dopo l'impianto oppure della persona che riporta tali informazioni ai fini del rilascio del documento di identificazione in conformità alle regole dell'organismo emittente.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, se un equide è munito di un transponder impiantato precedentemente e non conforme alle norme di cui all', lettera n), punto i), il nome del fabbricante o del sistema di lettura è inserito nella sezione I, parte A, punto 5, del documento di identificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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