Art. 16
Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi
In vigore dal 17 feb 2015
Verifica dei documenti di identificazione unici rilasciati per gli equidi
1. Prima di rilasciare un documento di identificazione, l'organismo emittente o la persona che agisce per suo conto adotta tutte le misure idonee per:
a)
verificare che tale documento di identificazione non sia già stato rilasciato per l'equide in questione;
b)
prevenire il rilascio fraudolento di più documenti di identificazione per uno stesso equide.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)
la consultazione della documentazione appropriata e dei registri elettronici disponibili;
b)
la stima dell'età dell'equide;
c)
l'esame dell'equide, come disposto all', al fine di individuare eventuali segni o marchi di un'identificazione precedente.
Storico versioni
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