Art. 15

Domande di documenti di identificazione degli equidi importati nell'Unione

In vigore dal 17 feb 2015
Domande di documenti di identificazione degli equidi importati nell'Unione 1.   Il detentore di un equide richiede all'organismo emittente di cui all', paragrafo 1, competente per la categoria di equide in questione, il rilascio, a norma dell', di un documento di identificazione conforme all', o la registrazione del documento di identificazione esistente nella banca dati istituita da tale organismo emittente a norma dell' del presente regolamento, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle operazioni connesse al regime doganale di cui all', paragrafo 16, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, quando: a) gli equidi sono importati nell'Unione; o b) l'autorità competente ha trasformato l'ammissione temporanea di un cavallo registrato conformemente a una decisione adottata dalla Commissione a norma dell', lettera b), della direttiva 2009/156/CE in ammissione definitiva a norma dell', lettera c), di tale direttiva. 2.   Se il documento di identificazione esistente di cui al paragrafo 1 non è conforme alle prescrizioni dell', paragrafo 2, l'organismo emittente, su richiesta del detentore: a) completa il documento di identificazione per renderlo conforme alle prescrizioni dell', paragrafo 2; b) registra i dati di identificazione dell'equide e le informazioni complementari nella banca dati istituita a norma dell'. 3.   Se il documento di identificazione esistente di cui al paragrafo 1 non può essere modificato in modo da renderlo conforme alle prescrizioni dell', paragrafo 2, del presente regolamento, non è considerato valido ai fini dell'identificazione a norma del presente regolamento e l'equide è identificato mediante il rilascio, a norma dell', di un nuovo documento di identificazione conforme alle prescrizioni di cui all', paragrafi 1, 2 e 3, basato sul documento di identificazione presentato che deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato della direttiva 90/427/CEE.
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Domande di documenti di identificazione degli equidi importati nell'Unione (Art. 15 Regolamento (UE) 2015/262) — Testo vigente | Portale Normativo