Art. 6
Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sul traffico
In vigore dal 18 dic 2014
Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati sul traffico
1. Al fine di facilitare la predisposizione di servizi di informazione compatibili, interoperabili e continui sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione, le autorità stradali e gli operatori stradali forniscono i dati sul traffico da loro raccolti e li aggiornano a norma dell' in formato DATEX II (CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o altro formato leggibile da un dispositivo informatico che sia perfettamente compatibile e interoperabile con DATEX II.
2. I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo a qualsiasi fornitore di servizi all'interno del territorio dell'Unione:
a)
su una base non discriminatoria;
b)
secondo una tempistica che permette la fornitura tempestiva dei servizi d'informazione sul traffico in tempo reale;
c)
tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all';
3. Al fine di ottimizzare la gestione del traffico, le autorità stradali e gli operatori stradali possono chiedere ai fornitori di servizi di fornire i dati sul traffico da loro raccolti e aggiornati a norma dell'. Tali dati sono forniti nel formato DATEX II (CEN/TS 16157 e successivi aggiornamenti) o altro formato leggibile da un dispositivo informatico che sia perfettamente compatibile e interoperabile con DATEX II, tramite il punto di accesso di cui all' e sono corredati dei metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla loro qualità.
Storico versioni
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