Art. 3
Punti d'accesso nazionali
In vigore dal 18 dic 2014
Punti d'accesso nazionali
1. Ogni Stato membro istituisce un punto d'accesso nazionale. Il punto di accesso nazionale costituisce un unico punto di accesso per gli utenti ai dati sulle strade e sul traffico, compresi gli aggiornamenti dei dati, forniti dalle autorità stradali, dagli operatori stradali e dai fornitori di servizi e relativi al territorio di un determinato Stato membro.
2. I punti di accesso nazionali esistenti che sono stati stabiliti per soddisfare i requisiti derivanti da altri atti delegati adottati a norma della direttiva 2010/40/UE possono essere utilizzati, se ritenuto opportuno dagli Stati membri, come punti di accesso nazionali.
3. I punti di accesso nazionali devono fornire adeguati servizi di ricerca per gli utenti.
4. Le autorità stradali e gli operatori stradali, in cooperazione con i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi, garantiscono la predisposizione di metadati appropriati al fine di consentire agli utenti di reperire e utilizzare le serie di dati accessibili tramite i punti d'accesso nazionali.
5. Due o più Stati membri possono istituire un punto di accesso comune.
Storico versioni
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