Art. 4

Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati stradali statici

In vigore dal 18 dic 2014
Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati stradali statici 1.   Al fine di facilitare la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale in tutta l'Unione, le autorità stradali e gli operatori stradali forniscono i dati stradali statici che raccolgono e aggiornano a norma dell' in un formato standard, se disponibile, o in qualsiasi altro formato leggibile da un dispositivo informatico. 2.   I dati di cui al paragrafo 1 e i metadati corrispondenti, comprese le informazioni sulla qualità degli stessi, sono accessibili a fini di scambio e di riutilizzo da parte di qualsiasi produttore di carte digitali o fornitore di servizi all'interno del territorio dell'Unione: a) su una base non discriminatoria; b) secondo una tempistica che permette la fornitura tempestiva dei servizi d'informazione sul traffico in tempo reale; c) tramite il punto di accesso nazionale o comune di cui all'; d) le autorità stradali, gli operatori stradali, i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi che utilizzano i dati stradali statici di cui al paragrafo 1, collaborano al fine di garantire che eventuali inesattezze relative ai dati stradali statici siano segnalate senza indugio alle autorità stradali e agli operatori stradali da cui provengono le informazioni. 3.   Quando i fornitori di servizi utilizzano dati stradali statici di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità stradali e dagli operatori stradali, tengono conto, per quanto possibile, di eventuali piani sul traffico elaborati dalle autorità competenti.
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Accessibilità, scambio e riutilizzo dei dati stradali statici (Art. 4 Regolamento (UE) 2015/962) — Testo vigente | Portale Normativo